Statuto dell’Associazione Radioamatori Eoliani

 

A.R.E.
Associazione Radioamatori Eoliani O.d.V

 

 

Art. 1 – Denominazione, sede ed identificazione.

1. È costituita, in forma di organizzazione di volontariato, l’associazione denominata: « A.R.E. – Associazione Radioamatori Eoliani» di seguito, in breve, “associazione”. A seguito dell’iscrizione nel Registro, l’Associazione integra la propria denominazione con «Organizzazione di Volontariato» o «ODV». L’associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.

2. In conseguenza dell’iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, l’associazione dovrà indicare gli estremi dell’iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. L’associazione ha sede legale nel Comune di Lipari (ME), Via Culia snc, e la sua durata è illimitata.

4. Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall’Organo di Amministrazione.

5. L’associazione ha una bandiera, uno stendardo, uno stemma ed un sigillo.

Art. 2 - Finalità

1. L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende:

  1. riunire i radioamatori interessati a qualsiasi tipo di ricetrasmissione via radio, con ogni modalità e tecnologia, in particolare sulle frequenze VHF, UHF ed SHF, per lo scambio dei reciproci studi ed esperienze e per un costante aggiornamento e perfezionamento nella materia, nonché per la promozione di ogni possibile attività radioamatoriale, segnatamente, nel campo della sperimentazione;
  2. procedere alla installazione ed alla gestione, nella stretta osservanza delle relative norme legislative e regolamentari, di stazioni radioamatoriali e di ponti radio ripetitori, nonché di sistemi di collegamento di questi, in dorsali nazionali
  3. adoperarsi attivamente, affinché sia fatto il più corretto uso delle frequenze assegnate ai radioamatori;
  4. costituire organo di collegamento fra Soci e Pubblica Amministrazione, in particolare per ciò che concerne la disciplina dell’attività radiantistica;
  5. incrementare la categoria dei radioamatori, diffondendo l'interesse alle radiotrasmissioni e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, organizzare corsi di preparazione e convegni nazionali;
  6. dare incremento agli studi scientifici in campo radiantistico promuovendo esperimenti e prove;
  7. stabilire e mantenere relazioni di collaborazione con analoghe Associazioni ed Istituzioni, nazionali ed estere;
  8. offrire ai competenti organi dello Stato, ove essi ne ravvisino l'opportunità, l'opera dell'Associazione e dei propri soci, in mezzi ed attrezzature, nei limiti della loro disponibilità, per ogni eventuale necessità e, in particolare, per quelle riguardanti la protezione civile;
  9. attività di Protezione Civile;
  10. attività di previsione, prevenzione e soccorso in situazioni di calamità naturali, catastrofi o altri eventi similari, anche mediante l’utilizzo di drone, nonché di formazione nelle suddette fattispecie;
  11. vigilanza o custodia di proprietà mobiliari o immobiliari di Enti Pubblici o Enti collettivi;
  12. servizio di primo soccorso nel caso di infortuni e/o ferimenti;
  13. soccorso in mare con moto d’acqua e/o rescue board;
  14. tutela ambientale e protezione degli animali;
  15. organizzazione, partecipazione a iniziative di carattere culturale, sportivo, musicale e ricreative atte a favorire una migliore qualità della vita.

 

Art. 3 - Attività di interesse generale

1. L’associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale (ex art.5, comma1, D.LGS. 117/2017):

  1. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (ex art.5, co.1, lett.c), D.LGS. 117/2017);
  2. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (ex art.5, co.1, lett.f), D.LGS. 117/2017);
  3. organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo (ex art.5, co.1, lett.i), D.LGS. 117/2017);
  4. radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni (ex art.5, co.1, lett.j), D.LGS. 117/2017);
  5. organizzazione e gestione di attivita' turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (ex art.5, co.1, lett.k), D.LGS. 117/2017);
  6. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della poverta' educativa (ex art.5, co.1, lett.l), D.LGS. 117/2017);
  7. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (ex art.5, co.1, lett.t), D.LGS. 117/2017);
  8. protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n. 225 e successive modificazioni (ex art.5, co.1, lett.y), D.LGS. 117/2017).

2. Le attività di cui al comma precedente sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.

3. L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

 

Art 4 - Attività diverse

1. L’associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell’art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

2. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

 

Art. 5 - Raccolta fondi

1. L’associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

 

Art. 6 - Ammissione

1. Possono aderire all’associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali, ed accettano il presente statuto nonché il regolamento interno.

2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

3. L’ammissione alla associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il Consiglio Direttivo, deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all’interessato.

4.L’interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l’Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

5. Al momento della ammissione, l’interessato dovrà versare la quota associativa e tale quota non è cedibile.

6. I soci si dividono in quattro categorie:

  1. ordinari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea);
  2. volontari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea e prestano la propria opera in modo personale e gratuito);
  3. sostenitori (oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie);
  4. benemeriti (persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione).

7. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’Associazione.

 

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine del 30 gennaio di ogni anno.

3. L’associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

4. Ciascun associato ha diritto:

  1. di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
  2. di essere informato sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
  3. di partecipare alle attività promosse dall’associazione;
  4. di conoscere l’ordine del giorno delle Assemblee;
  5. di recedere in qualsiasi momento.

5. Ciascun associato ha il dovere di:

  1. rispettare il presente statuto, il regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;
  2. attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
  3. versare la quota associativa secondo l’importo stabilito dall’Assemblea.
  4.  

    Art. 8 - Perdita della qualifica di socio

    1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, o esclusione.

    2. L’associato può in ogni momento recedere senza oneri dall’associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all’associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all’associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell’associazione.

    3. L’associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall’associazione stessa. In particolare, il Consiglio Direttivo può deliberare l’esclusione in caso di mancato pagamento della quota associativa entro il termine previsto.

    4. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

    5. La delibera che prevede l’esclusione dell’associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’Assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell’associazione.

    6. L’Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall’interessato.

     

    Art. 9 - Attività di volontariato

    1. L’attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

    2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall’organo di amministrazione nel regolamento predisposto dall’organo di amministrazione e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

    3. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

     

    Art. 10 - Organi sociali

    1. Gli organi dell’associazione sono:

    1. l’Assemblea dei soci;
    2. il Consiglio Direttivo;
    3. il Presidente;

    2. Gli organi sociali hanno la durata di cinque esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

    3. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito. Ad esse possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

     

    Art. 11 - Assemblea

    1. L’associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l’uguaglianza dei soci.

    2. L’Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

    3. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.

    4. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

    5. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.

    6. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica decorsi tre mesi dall’approvazione del Consiglio Direttivo.

    7. E’ possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato.

     

    Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

    1. L’Assemblea ordinaria ha il compito di:

    1. eleggere e revocare i componenti dell’organo di amministrazione scegliendoli tra i propri associati;
    2. approvare il programma di attività annuale e determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
    3. approvare il rendiconto, il conto consuntivo e preventivo di esercizio nonchè la relazione di missione;
    4. deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
    5. deliberare, in via definitiva, sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione degli associati, garantendo ad essi la più ampia garanzia di contraddittorio;
    6. approvare il regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;
    7. fissare l’ammontare del contributo associativo;
    8. deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

    2. L’Assemblea straordinaria ha il compito di:

    1. deliberare sulle modificazioni dello statuto;
    2. deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione.

     

    Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

    1. L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto o telematico (e-mail) da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori.

    2. L’Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.

     

    Art. 14 - Validità dell’Assemblea e modalità di voto

    1. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

    2. L’Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

    3. L’Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell’Associazione, o alla sua fusione, o scissione.

    4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l’Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell’apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

    5. In caso di scioglimento, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell’apposito libro dei soci.

    6. All’apertura di ogni seduta, l’Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

    7. I componenti dell’organo di amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull’attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

    8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

    9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

    10. Di ogni riunione dell’Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell’associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Può essere visionato da tutti i soci secondo quanto stabilito nell’articolo 22 comma 5, D.LGS. 117/2017. Le decisioni dell’Assemblea impegnano tutti i soci.

     

    Art. 15 - Consiglio Direttivo

    1. Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo dell’associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

    2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

    3. Il Consiglio Direttivo è formato cinque componenti, eletti dall’Assemblea tra gli associati.

    4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

     

    Art. 16 - Competenze del Consiglio Direttivo

    1. L’organo di amministrazione ha il compito di:

    1. compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’Assemblea;
    2. deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
    3. amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
    4. predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell’associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
    5. proporre all’assemblea dei soci l’ammontare della quota sociale annuale;
    6. determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;
    7. accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
    8. deliberare in merito all’esclusione di soci;
    9. proporre all’Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
    10. nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non soci;
    11. ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
    12. assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
    13. istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio e alle Assemblee;
    14. delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
    15. assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all’Assemblea o ad altro organo sociale.

     

    Art. 17 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

    1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell’Organo di Amministrazione per tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.

    2. Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma/PEC inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

    3. L’Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l’anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

    4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

    5. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

    6. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all’uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni dell’Organo di Amministrazione.

     

    Art. 18 - Il presidente

    1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dall’Organo di Amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica cinque esercizi e può essere rieletto.

    2. Il presidente:

    1. ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
    2. dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
    3. può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
    4. ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
    5. convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
    6. sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione;
    7. in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

    3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

    4. Di fronte agli soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.

     

    Art. 19 - Il segretario

    1. Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e dell’Organo di Amministrazione, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all’associato che lo richieda.

     

    Art. 20 - Organismo di mediazione

    1. Tutte le eventuali controversie sociali che dovessero sorgere tra i soci ovvero tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno previamente devolute ad un Organismo di Mediazione, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legislativo n. 28 del 04.03.2010. Il Regolamento di Mediazione e le indennità saranno quelle in vigore al momento dell’attivazione della procedura presso l’Organismo che verrà scelto, ad insindacabile discrezione della Parte attivante, tra quelli regolarmente accreditati presso il Ministero della Giustizia ed inseriti nel Registro degli Organismi di Mediazione ai sensi dell’art. 16 D.Lgs. 28/2010. Il preventivo effettivo esperimento del procedimento di mediazione ovvero di quello di negoziazione assistita costituirà condizione inderogabile di procedibilità per qualsiasi giudizio inerente la controversia. Nel caso in cui le predette procedure dovessero concludersi con esito negativo, le Parti potranno adire l’Autorità Giudiziaria ordinaria.

     

    Art. 21 - Libri sociali

    1. L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

    1. il libro degli associati;
    2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
    3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
    4. il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell’ambito dell’associazione.

    2. I libri di cui alle lettere a), b), c), d) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.

    3. I verbali, di Assemblea e Organo di Amministrazione devono contenere la data, l’ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all’ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

    4. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

    5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste da un regolamento interno.

     

    Art. 22 - Risorse economiche

    1. Le entrate economiche dell’associazione sono rappresentate:

    1. quote e contributi sociali;
    2. contributi pubblici;
    3. contributi privati;
    4. donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
    5. rendite patrimoniali;
    6. rimborsi derivanti da convenzioni;
    7. fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
    8. rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall’Associazione, purché adeguatamente documentate, per l’attività di interesse generale prestata;
    9. entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
    10. altre entrate espressamente previste dalla legge;
    11. eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

     

    Art. 23 - Scritture contabili

    1. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell’associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall’art. 13 e dall’art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

     

    Art. 24 - Esercizio sociale

    1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

    2. Il rendiconto economico-finanziario e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall’Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio.

    3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità dell’articolo 13 del D.Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.

    4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

    5. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità all’art. 13 del Decreto Legislativo 117/2017, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l’ammontare della quota sociale annua.

    6. Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell’attività dell’associazione per l’anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l’oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

    8. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall’Assemblea.

     

    Art. 25 - Divieto di distribuzione degli utili

    1. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

    2. Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

     

    Art. 26 - Devoluzione del patrimonio

    1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall’Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017. lle more di costituzione del Registro Unico resta in vigore la normativa prevista dal Decreto Legislativo 460/1997.

     

    Art. 27 - Disposizioni finali

    1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.